28 August 2020
Con delibera della Giunta Comunale n. 43 del 25/08/2020 immediatamente eseguibile, in corso di pubblicazione, si è provveduto ad ADERIRE al bando per l’attribuzione di contributi a valere sul fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art.11 della legge n.431/1998 e s.m.i., - anno 2019 e anno 2020 approvato con DDR N.652 del 01/07/2020.
Nella sezione documenti del presente avviso è scaricabile BANDO E MODULISTICA per la presentazione della domanda
Presentazione domande dal 1° al 30 settembre 2020
A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO?
Ai cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea, di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità, che siano in possesso dei requisiti più avanti descritti e che abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito n. 26.
Ambito Territoriale n° 26 – COMUNE CAPOFILA: NOVARA
Elenco Comuni appartenenti all’ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:
BARENGO, BIANDRATE, BORGOLAVEZZARO, BRIONA, CALTIGNAGA, CARPIGNANO SESIA, CASALBELTRAME, CASALEGGIO NOVARA, CASALINO, CASALVOLONE, CASTELLAZZO NOVARESE, FARA NOVARESE, GARBAGNA NOVARESE, GHEMME, GRANOZZO CON MONTICELLO, LANDIONA, MANDELLO VITTA, NIBBIOLA, NOVARA, OLEGGIO, RECETTO, SAN NAZZARO SESIA, SAN PIETRO MOSEZZO, SILLAVENGO, SIZZANO, TERDOBBIATE, TORNACO, VESPOLATE, VICOLUNGO, VINZAGLIO
CHI PUO’ FAR DOMANDA?
Possono fare domanda i conduttori di abitazioni di edilizia privata intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo agli anni 2019 e 2020, con un canone regolarmente corrisposto - escluse le spese accessorie – che non sia superiore a euro 6.000,00, in possesso del seguente requisito minimo:
Elenco Comuni appartenenti all’ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:
BARENGO, BIANDRATE, BORGOLAVEZZARO, BRIONA, CALTIGNAGA, CARPIGNANO SESIA, CASALBELTRAME, CASALEGGIO NOVARA, CASALINO, CASALVOLONE, CASTELLAZZO NOVARESE, FARA NOVARESE, GARBAGNA NOVARESE, GHEMME, GRANOZZO CON MONTICELLO, LANDIONA, MANDELLO VITTA, NIBBIOLA, NOVARA, OLEGGIO, RECETTO, SAN NAZZARO SESIA, SAN PIETRO MOSEZZO, SILLAVENGO, SIZZANO, TERDOBBIATE, TORNACO, VESPOLATE, VICOLUNGO, VINZAGLIO
CHI PUO’ FAR DOMANDA?
Possono fare domanda i conduttori di abitazioni di edilizia privata intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo agli anni 2019 e 2020, con un canone regolarmente corrisposto - escluse le spese accessorie – che non sia superiore a euro 6.000,00, in possesso del seguente requisito minimo:
PER L’ANNO 2019:
possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità dalla quale alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO risulta un valore del reddito complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a euro 13.338,26; l’incidenza del canone di locazione 2019, al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 è superiore al 28%.
possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità dalla quale alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO risulta un valore del reddito complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a euro 13.338,26; l’incidenza del canone di locazione 2019, al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 è superiore al 28%.
PER L’ANNO 2020:
FASCIA A: possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità dalla quale alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO risulta un valore del reddito complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a euro 13.338,26;
FASCIA B: sono in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità dalla quale alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO risulta un valore del reddito complessivo del nucleo familiare superiore a euro 13.338,26, ma inferiore a euro 25.000, inoltre il valore ISEE è inferiore a euro 21.329,17 (limite 2020 per l’accesso all’edilizia sociale).
I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti e corrisposti per gli anni 2019 e 2020, i cui importi – eventualmente aggiornati secondo indici quali l’ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell’eventuale morosità.
Non possono essere richiesti contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, alloggi adibiti ad uso non abitativo nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall’abitazione.
Il contributo massimo concedibile non può essere superiore a Euro 3.000,00 o inferiore ad Euro 50,00.
CHI E’ ESCLUSO?
Non possono accedere ai contributi, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti:
1) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;
2) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2019 e nell’anno 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2019 e nell’anno 2020;
4) i conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell’anno 2019 e nell’anno 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;
5) i conduttori all’interno del cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;
FASCIA A: possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità dalla quale alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO risulta un valore del reddito complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a euro 13.338,26;
FASCIA B: sono in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità dalla quale alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO risulta un valore del reddito complessivo del nucleo familiare superiore a euro 13.338,26, ma inferiore a euro 25.000, inoltre il valore ISEE è inferiore a euro 21.329,17 (limite 2020 per l’accesso all’edilizia sociale).
I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti e corrisposti per gli anni 2019 e 2020, i cui importi – eventualmente aggiornati secondo indici quali l’ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell’eventuale morosità.
Non possono essere richiesti contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, alloggi adibiti ad uso non abitativo nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall’abitazione.
Il contributo massimo concedibile non può essere superiore a Euro 3.000,00 o inferiore ad Euro 50,00.
CHI E’ ESCLUSO?
Non possono accedere ai contributi, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti:
1) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;
2) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2019 e nell’anno 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2019 e nell’anno 2020;
4) i conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell’anno 2019 e nell’anno 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;
5) i conduttori all’interno del cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;
Concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.
La disposizione non si applica:
- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.
Il nucleo che occorre considerare per determinare eventuali cause di esclusione è quello anagrafico alla data del 1° settembre 2020.
La disposizione non si applica:
- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.
Il nucleo che occorre considerare per determinare eventuali cause di esclusione è quello anagrafico alla data del 1° settembre 2020.
INFORMATIVA relativa al D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 aggiornato con il D.lgs. 101/2018
di adeguamento della disciplina italiana al Regolamento Europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR);
I dati personali e i dati sensibili relativi alle condizioni dell’aspirante assegnatario, devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell’istruttoria della domanda di assegnazione del contributo e verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di cui trattasi, salvo la facoltà di esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. sopra citato.
di adeguamento della disciplina italiana al Regolamento Europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR);
I dati personali e i dati sensibili relativi alle condizioni dell’aspirante assegnatario, devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell’istruttoria della domanda di assegnazione del contributo e verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di cui trattasi, salvo la facoltà di esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. sopra citato.
Attachments
- BANDO[.pdf 401,35 Kb - 27/08/2020]
- DGR 5-1531 DEL 19-06-2020[.pdf 899,85 Kb - 28/08/2020]
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA[.doc 94 Kb - 27/08/2020]
- DOMANDA[.doc 329 Kb - 27/08/2020]
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