12 August 2020
Il Vicepresidente della Regione ha firmato il 10 agosto un'ordinanza la DPGR n. 85 che rende valide fino al 7 settembre 2020 le attuali misure in vigore in Piemonte;
Il nuovo Decreto e la nuova ordinanza Regionale mantengono l’obbligo di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita (quali parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) e in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale. Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle protezioni si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata della mani, che restano invariate e prioritarie.
Restano il divieto per ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati.
Il mancato rispetto delle misure previste è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020 n. 35.
In vigore rimangono anche le misure di prevenzione igienico sanitaria seguenti:
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzolettoevitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie
Il nuovo Decreto e la nuova ordinanza Regionale mantengono l’obbligo di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita (quali parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) e in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale. Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle protezioni si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata della mani, che restano invariate e prioritarie.
Restano il divieto per ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati.
Il mancato rispetto delle misure previste è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020 n. 35.
In vigore rimangono anche le misure di prevenzione igienico sanitaria seguenti:
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzolettoevitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie
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- DPCM 85/2020[.pdf 11,11 Mb - 12/08/2020]
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