14 agosto 2026
Non appena verrano consegnati i nuovi esemplari sarà possibile rilasciare il documento di Identità provvisorio
Tale documento potrà essere rilasciato, esclusivamente in presenza di comprovate e documentate esigenze di urgenza, su supporto cartaceo e con una validità massima di 6 mesi. Il documento è valido anche ai fini dell’espatrio e può pertanto essere richiesto e utilizzato per viaggiare all’estero fino al 31 dicembre 2027, fermo restando che l’accettazione dello stesso sia subordinata alle disposizioni vigenti nei singoli Stati esteri e alla loro eventuale verifica preventiva.
A seguito delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026 e dal successivo decreto interministeriale del 3 agosto 2026, è stato formalmente approvato il modello della carta d’identità provvisoria.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ha avviato la produzione dei relativi moduli cartacei, la cui distribuzione ai Comuni avverrà progressivamente attraverso le Prefetture.
Si precisa che ildocumento d’identità provvisorio non sostituisce la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e non costituisce una modalità ordinaria o alternativa di rilascio del documento d’identità. Il suo rilascio è previsto esclusivamente in via eccezionale e in presenza di comprovati motivi di urgenza, nei casi in cui il cittadino dimostri l’impossibilità di attendere i normali tempi necessari per la produzione e la consegna della CIE.
La richiesta da presentarsi su apposito modello, dovrà pertanto essere corredata da adeguata motivazione e supportata dalla documentazione idonea a comprovare la situazione di effettiva urgenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In mancanza di documentazione la richiesta non sarà presa in carico.
Criteri e i vincoli fondamentali stabiliti dalla normativa:
Carattere eccezionale, temporaneo e non rinnovabile: il documento d’identità provvisorio ha una validità massima di 6 mesi, non può essere rinnovato enon può essere rilasciato nuovamente al medesimo cittadino qualora allo stesso sia già stata rilasciata in precedenza un documento d’identità provvisorio.
A seguito delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026 e dal successivo decreto interministeriale del 3 agosto 2026, è stato formalmente approvato il modello della carta d’identità provvisoria.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ha avviato la produzione dei relativi moduli cartacei, la cui distribuzione ai Comuni avverrà progressivamente attraverso le Prefetture.
Si precisa che ildocumento d’identità provvisorio non sostituisce la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e non costituisce una modalità ordinaria o alternativa di rilascio del documento d’identità. Il suo rilascio è previsto esclusivamente in via eccezionale e in presenza di comprovati motivi di urgenza, nei casi in cui il cittadino dimostri l’impossibilità di attendere i normali tempi necessari per la produzione e la consegna della CIE.
La richiesta da presentarsi su apposito modello, dovrà pertanto essere corredata da adeguata motivazione e supportata dalla documentazione idonea a comprovare la situazione di effettiva urgenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In mancanza di documentazione la richiesta non sarà presa in carico.
Criteri e i vincoli fondamentali stabiliti dalla normativa:
Carattere eccezionale, temporaneo e non rinnovabile: il documento d’identità provvisorio ha una validità massima di 6 mesi, non può essere rinnovato enon può essere rilasciato nuovamente al medesimo cittadino qualora allo stesso sia già stata rilasciata in precedenza un documento d’identità provvisorio.
Obbligo di restituzione
All'atto della richiesta della CIE, il documento d’identità provvisorio dovrà essere restituito all'ufficio anagrafe.
Contestualità
All'atto del rilascio del documento d’identità provvisorio, l'operatore anagrafico fisserà contestualmente l'appuntamento per l'emissione della CIE.
All'atto del rilascio del documento d’identità provvisorio, l'operatore anagrafico fisserà contestualmente l'appuntamento per l'emissione della CIE.
Validità per l'espatrio
La validità all’espatrio è condizionata all'effettivo riconoscimento del modello cartaceo provvisorio da parte delle autorità dello Stato estero di destinazione. È pertanto onere del/della richiedente verificare preventivamente l’accettazione del documento nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito, restando esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione comunale.
La validità all’espatrio è condizionata all'effettivo riconoscimento del modello cartaceo provvisorio da parte delle autorità dello Stato estero di destinazione. È pertanto onere del/della richiedente verificare preventivamente l’accettazione del documento nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito, restando esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione comunale.
Allegati
- modulo[.pdf 38,21 Kb - 14/08/2026]
A cura di
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||
| Responsabile | Sindaco pro tempore Francesco Maura | ||||||
| Personale | Rosalia La Placa |
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| Indirizzo | Via Vittorio Emanuele III n.15 | ||||||
| Telefono |
0321/83154 int. 1 |
||||||
|
segreteria@comune.casalbeltrame.no.it |
|||||||
| Note | SABATO CHIUSO | ||||||
| Apertura al pubblico |
|