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Rettifica dati anagrafici

Scheda del servizio

Scelta del Nome
L'art. 36 del D.P.R. 396/2000 è la nuova modalità amministrativa per risolvere problemi relativi al nome. Riguarda i prenomi plurimi o composti.
Se ad un soggetto è stato attribuito alla nascita (prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 396/2000) un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro può dichiarare per iscritto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita, l'esatta indicazione del nome con cui, in conformità alla propria volontà o all'uso fattone, egli metterà in evidenzia quale nome o più elementi onomastici egli vorrà che vengano riportati in tutti i certificati di Stato Civile e anagrafici.
La variazione al prenome non può riguardare l'introduzione di un nome diverso od ulteriore a quelli già indicati, ma riguarda soltanto la sequenza ordinale, secondo quanto risulta dall'atto di nascita.
La procedura inizia con l'istanza della parte interessata o da chi esercita la potestà ed è ammissibile per una sola volta.
L'articolo 36 può essere esercitato solo per l'ordine cronologico degli elementi quindi, l'istante, può chiedere che vengano eliminati tutti o in parte i nomi successivi al primo (se ad esempio, Francesco Antonio Giuseppe desidera che nella propria certificazione venga evidenziato solo il primo nome, Francesco, l'Ufficiale dello Stato Civile, dietro istanza/dichiarazione dell'interessato, provvederà ad annotare la variazione a margine dell'atto di nascita. eliminando così i nomi successivi al primo. Se invece volesse solo invertire i nomi (per esempio: Antonio Francesco Giuseppe o Giuseppe Antonio Francesco o Giuseppe Francesco Antonio) può invocare soltanto la normale procedura del cambiamento del nome (art. 89 e seguenti del Regolamento) con decreto prefettizio.
L'art. 36 stabilisce soltanto che la dichiarazione resa dalla parte interessata deve essere annotata sull'atto di nascita cui si riferisce e, successivamente, dovrà essere comunicata a cura dell'Ufficio di Stato Civile, all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune ove la persona in questione, ha la residenza (ai sensi dell'art. 6 della legge 1228/1954).
L'istanza per richiedere l'art. 36 può essere prodotta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune anche se, il richiedente - residente , è nato in altro Comune italiano. 

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Responsabile Sindaco pro tempore Francesco Maura
Personale Rosalia La Placa
Indirizzo Via Vittorio Emanuele III n.15
Telefono 032183154
Fax 0321.83077
Email segreteria@comune.casalbeltrame.no.it
Note SABATO CHIUSO
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Da Lunedi a Venerdi senza appuntamento negli orari di Ufficio Dalle Ore 10:00 Alle 13:00
Martedi Pomeriggio (solo su Appuntamento)

Documenti - Normativa

Ultimo aggiornamento pagina: 02/04/2025 11:29:21

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